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Thu, 28 Aug 2008 19:38:44 GMT
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CODICE DEL CONSUMO-CONTRATTO A DISTANZA

FONTE GIURIDICA - DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005 N. 206 ( IN SUPPL.ORDINARIO N.162 ALLA GAZZ.UFF. 8 OTTOBRE N. 235) CODICE DEL CONSUMO A NORMA DELL'ART.7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003 N.229

DEFINIZIONI ( ART 3) CORRETTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N.146 DEL 02/08/2007

Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;
g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;
i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;
n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

CONTRATTI A DISTANZA (ART.50)

1) CONTRATTO A DISTANZA = Il contratto avente per oggetto beni e servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

2) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA = Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore , possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

3) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE = La persona fisica o giuridica ,pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

 

4) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA = Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore , possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti e cioè :

a) Stampati senza indirizzo

b) Stampati con indirizzo

c) Lettera circolare

d) Pubblicità stampa con buono d'ordine

e) Catalogo

f) Telefono con intervento di un operatore

g) Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,audiotext)

h) Radio

i) Videotelefono (telefono con immagine)

l) Teletext (microcomputer, schermo di televisore ) con tastiera o schermo sensibile al tatto

m) Posta elettronica

n) Fax

o) Televisore ( teleacquisto, televendita).

CAMPO DI APPLICAZIONE

A tutti i contratti a distanza , esclusi i seguenti :

a) Contratti relativi ai servizi finanziari (servizi d'investimento-operazioni di assicurazioni e di riassicurazioni -servizi bancari-operazioni riguardanti fondi di pensione-servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.)

b) Contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

c) Contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici.

d) Contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione.

e) Contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.

CONDIZIONI ED INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE ( ART.52)

In tempo utile , prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza , il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni :

a) Identità del professionista e , in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato , l'indirizzo del professionista..

b) Caratteristiche essenziali del bene o del servizio

c) Prezzo del bene o del servizio , comprese tutte le tasse e le imposte.

d) Spese di consegna

e) Modalità del pagamento , della consegna del bene o della prestazione del servizio , e di ogni altra forma di esecuzione del contratto.

f) Esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'art 55 comma 2

g) Modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso.

h) Costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza , quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base.

i) Durata della validità dell'offerta e del prezzo .

l) Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali , il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo , entro il termine di dieci giorni lavorativi , salvo quanto stabilito dall'articolo 65 , commi 3,4 e 5 .

Il diritto di recesso si esercita con l'invio ,entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.La comunicazione può essere inviata , entro lo stesso termine , anche mediante telegramma,telex,posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto , ove diversi.L'avviso di ricevimento non è , comunque,condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione , entro il termine di cui al comma 1 , della merce ricevuta.

ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI RECESSO

Salvo diverso accordo tra le parti , il consumatore non può esercitare il diritto di recesso come sopra per i contratti :

a) Di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata , con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto come sopra.

b) Di fornitura di beni e di servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare.

c) Di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che , per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente .

d) Di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore

e) Di fornitura di giornali , periodici e riviste

f) Di servizi di scommesse e lotterie.

DECORRENZE

Per i contratti a distanza il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre

a) Per i beni , dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 52 ,o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti , qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

b) Per i servizi , dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti e le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47 , ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi d'informazione di cui agli articoli 52 , comma 1 , lettere f e g) e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è rispettivamente di sessanta o di novanta giorni e decorre , per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore , per i servizi dal giorno della conclusione del contratto.

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 65 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata , secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto.Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.

Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma di cui sopra, sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente , ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore , il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore .Il rimborso deve avvenire gratuitamente , nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite , spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

 

 

 


 

 

 

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