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CODICE DEL CONSUMO-CONTRATTO
A DISTANZA
FONTE GIURIDICA - DECRETO LEGISLATIVO
6 SETTEMBRE 2005 N. 206 ( IN SUPPL.ORDINARIO N.162
ALLA GAZZ.UFF. 8 OTTOBRE N. 235) CODICE DEL CONSUMO
A NORMA DELL'ART.7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003
N.229
DEFINIZIONI ( ART 3) CORRETTE DAL
DECRETO LEGISLATIVO N.146 DEL 02/08/2007
Ai fini del presente titolo, si
intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona
fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto
del presente titolo, agisce per fini che non rientrano
nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale;
b) professionista: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce nel quadro
della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale e chiunque agisce
in nome o per conto di un professionista;
c) prodotto: qualsiasi bene o servizio,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) pratiche commerciali tra professionisti
e consumatori (di seguito denominate: pratiche
commerciali): qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale
ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione
del prodotto, posta in essere da un professionista,
in relazione alla promozione, vendita o fornitura
di un prodotto ai consumatori;
e) falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori: limpiego
di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente la capacità del consumatore
di prendere una decisione consapevole, inducendolo
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso;
f) codice di condotta: un accordo
o una normativa che non è imposta dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
di uno Stato membro e che definisce il comportamento
dei professionisti che si impegnano a rispettare
tale codice in relazione a una o più pratiche
commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali
specifici;
g) responsabile del codice: qualsiasi
soggetto, compresi un professionista o un gruppo
di professionisti, responsabile della formulazione
e revisione di un codice di condotta ovvero del
controllo del rispetto del codice da parte di
coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) diligenza professionale: il normale
grado della specifica competenza ed attenzione
che ragionevolmente i consumatori attendono da
un professionista nei loro confronti rispetto
ai principi generali di correttezza e di buona
fede nel settore di attività del professionista;
i) invito allacquisto: una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il
prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto
al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale
e pertanto tale da consentire al consumatore di
effettuare un acquisto;
l) indebito condizionamento: lo sfruttamento
di una posizione di potere rispetto al consumatore
per esercitare una pressione, anche senza il ricorso
alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso,
in modo da limitare notevolmente la capacità
del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) decisione di natura commerciale:
la decisione presa da un consumatore relativa
a se acquistare o meno un prodotto, in che modo
farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente
o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene
o se esercitare un diritto contrattuale in relazione
al prodotto; tale decisione può portare
il consumatore a compiere unazione o allastenersi
dal compierla;
n) professione regolamentata: attività
professionale, o insieme di attività professionali,
laccesso alle quali e il cui esercizio,
o una delle cui modalità di esercizio,
è subordinata direttamente o indirettamente,
in base a disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali.
CONTRATTI A DISTANZA (ART.50)
1) CONTRATTO A DISTANZA = Il contratto
avente per oggetto beni e servizi stipulato tra
un professionista e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi
a distanza organizzato dal professionista che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una
o più tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso.
2) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
= Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del professionista e del consumatore
, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
tra le dette parti.
3) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE
= La persona fisica o giuridica ,pubblica o privata,
la cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei professionisti
una o più tecniche di comunicazione a distanza.
4) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
= Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del professionista e del consumatore
, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
tra le dette parti e cioè :
a) Stampati senza indirizzo
b) Stampati con indirizzo
c) Lettera circolare
d) Pubblicità stampa con
buono d'ordine
e) Catalogo
f) Telefono con intervento di un
operatore
g) Telefono senza intervento di
un operatore (dispositivo automatico di chiamata,audiotext)
h) Radio
i) Videotelefono (telefono con immagine)
l) Teletext (microcomputer, schermo
di televisore ) con tastiera o schermo sensibile
al tatto
m) Posta elettronica
n) Fax
o) Televisore ( teleacquisto, televendita).
CAMPO DI APPLICAZIONE
A tutti i contratti a distanza ,
esclusi i seguenti :
a) Contratti relativi ai servizi
finanziari (servizi d'investimento-operazioni
di assicurazioni e di riassicurazioni -servizi
bancari-operazioni riguardanti fondi di pensione-servizi
riguardanti operazioni a termine o di opzione.)
b) Contratti conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati.
c) Contratti conclusi con gli operatori
delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici.
d) Contratti relativi alla costruzione
e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione.
e) Contratti conclusi in occasione
di una vendita all'asta.
CONDIZIONI ED INFORMAZIONI PER IL
CONSUMATORE ( ART.52)
In tempo utile , prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza , il consumatore
deve ricevere le seguenti informazioni :
a) Identità del professionista
e , in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato , l'indirizzo del professionista..
b) Caratteristiche essenziali del
bene o del servizio
c) Prezzo del bene o del servizio
, comprese tutte le tasse e le imposte.
d) Spese di consegna
e) Modalità del pagamento
, della consegna del bene o della prestazione
del servizio , e di ogni altra forma di esecuzione
del contratto.
f) Esistenza del diritto di recesso
o di esclusione dello stesso ai sensi dell'art
55 comma 2
g) Modalità e tempi di restituzione
o di ritiro del bene in caso di esercizio del
diritto di recesso.
h) Costo dell'utilizzo della tecnica
di comunicazione a distanza , quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di
base.
i) Durata della validità
dell'offerta e del prezzo .
l) Durata minima del contratto in
caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
o periodica.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Per i contratti e per le proposte
contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori
dai locali commerciali , il consumatore ha diritto
di recedere senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo , entro il termine di dieci
giorni lavorativi , salvo quanto stabilito dall'articolo
65 , commi 3,4 e 5 .
Il diritto di recesso si esercita
con l'invio ,entro i termini previsti dal comma
1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.La comunicazione può
essere inviata , entro lo stesso termine , anche
mediante telegramma,telex,posta elettronica e
fax, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le quarantotto ore successive; la raccomandata
si intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini
previsti dal codice o dal contratto , ove diversi.L'avviso
di ricevimento non è , comunque,condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto
di recesso.
Qualora espressamente previsto nell'offerta
o nell'informazione concernente il diritto di
recesso in luogo di una specifica comunicazione
è sufficiente la restituzione , entro il
termine di cui al comma 1 , della merce ricevuta.
ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI RECESSO
Salvo diverso accordo tra le parti
, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso come sopra per i contratti
:
a) Di fornitura di servizi la cui
esecuzione sia iniziata , con l'accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine di sette giorni
previsto come sopra.
b) Di fornitura di beni e di servizi
il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il professionista
non è in grado di controllare.
c) Di fornitura di beni confezionati
su misura o chiaramente personalizzati o che ,
per loro natura, non possono essere rispediti
o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente
.
d) Di fornitura di prodotti audiovisivi
o di software informatici sigillati, aperti dal
consumatore
e) Di fornitura di giornali , periodici
e riviste
f) Di servizi di scommesse e lotterie.
DECORRENZE
Per i contratti a distanza il termine
per l'esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 64 decorre
a) Per i beni , dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi d'informazione
di cui all'articolo 52 ,o dal giorno in cui questi
ultimi siano stati soddisfatti , qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purchè
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
b) Per i servizi , dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi d'informazione
di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purchè
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
Nel caso in cui il professionista
non abbia soddisfatto, per i contratti e le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali
gli obblighi di informazione di cui all'articolo
47 , ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi
d'informazione di cui agli articoli 52 , comma
1 , lettere f e g) e 53, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso è rispettivamente
di sessanta o di novanta giorni e decorre , per
i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore , per i servizi dal giorno della
conclusione del contratto.
Le disposizioni di cui al comma
3 dell'art. 65 si applicano anche nel caso in
cui il professionista fornisca una informazione
incompleta o errata che non consenta il corretto
esercizio del diritto di recesso.
Qualora sia avvenuta la consegna
del bene il consumatore è tenuto a restituirlo
o a metterlo a disposizione del fornitore o della
persona da questi designata , secondo le modalità
ed i tempi previsti dal contratto.Il termine per
la restituzione del bene non può comunque
essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene.
Le uniche spese dovute dal consumatore
per l'esercizio del diritto di recesso a norma
di cui sopra, sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente , ove espressamente previsto
dal contratto a distanza.
Se il diritto di recesso è
esercitato dal consumatore , il professionista
è tenuto al rimborso delle somme versate
dal consumatore .Il rimborso deve avvenire gratuitamente
, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data in cui il fornitore è
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore. Le somme
si intendono rimborsate nei termini qualora vengano
effettivamente restituite , spedite o riaccreditate
con valuta non posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato.
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