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(1) TUTELA
DEI DATI PERSONALI IN RAPPORTO AD INTERNET.
Rischi
e caratteristiche :
A)
Internet è una rete aperta e ciò
significa che chiunque vi si può connettere.
B)
Internet è ipertestuale in quanto è
possibile saltare da un sito web all'altro.Tutti
i siti web sono interconnessi e possono conservare
traccia del percorso effettuato su Internet.
C)
Internet è una rete internazionale e pertanto
si va incontro a paesi nei quali esistono forme
di tutela e altri paesi privi di qualsiasi regolamentazione.
D)
Internet si caratterizza per la molteplicità
degli operatori , in primis gli operatori tendenti
all'acquisto di beni , poi venditori, vettori,
fornitori di servizio Internet, fornitori di accesso
ad Internet.
La
legge 31/12/1996 n.675, identifica una nuova forma
di tutela della riservatezza e disciplina il diritto
di ogni persona fisica " sui propri dati
personali". Ha ragione chi afferma che
la legge non crea un diritto dei singoli alle
libertà fondamentali , ma lo pressuppone.
Infatti la legge dispone che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
, delle libertà fondamentali, nonchè
della dignità delle persone fisiche , nonchè
della riservatezza e dell'identità personale.Dunque
questi diritti fondamentali preesistono alla legge
, essa non li costruisce , nè li crea ,
ma li riconosce come esistenti e predispone gli
strumenti giuridici per garantirli in modo più
efficace in un mondo che le nuove tecnologie insidiano.
Il
dato personale consiste in una "qualunque
informazione relativa a persona fisica , persona
giuridica, ente o associazione, identificata o
identificabile anche indirettamente mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale" (un
dato personale è anche l'indirizzo privato
di un soggetto)
Il
trattamento dei dati personali consiste in
una " qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio dei mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernente
la raccolta , la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco,la comunicazione,
la diffusione,la cancellazione, la distruzione
dei dati".
La
legge 675/1996 , oltre ad identificare i soggetti
deputati a rendere operative le forme di tutela
dei dati personali :
A)
determina i presupposti di legittimità
del trattamento dei dati personali, disciplinando:
1) la notificazione
2) le modalità della raccolta
dati
3) l'adozione delle misure di
sicurezza
4) il consenso dell'interessato
B) dispone particolari
cautele con riguardo ai dati personali particolari
(indicati come dati personali sensibili ) (salute-sessualità-religione)
C) dispone una serie di
sanzioni amministrative e giurisdizionali
D) istituisce un organo
collegiale detto GARANTE cui sono affidati poteri
di verifica, di controllo e di autorizzazione.
I soggetti deputati a rendere
operativa la legge 675/1996 sono :
Il titolare del trattamento
dei dati personali -Il responsabile - L'incaricato
Il titolare del trattamento
dei dati personali è identificato nella
persona fisica,nella persona giuridica, nella
pubblica amministrazione cui competono le decisioni
in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento di dati personali ivi compreso
il profilo della sicurezza .
Il responsabile del trattamento
è nominato dal titolare e potrà
essere scelto " tra i soggetti che per esperienza
, capacità,ed affidabilita forniscono idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza."
L'incaricato è
la persona che ha accesso ai dati personali in
modo strumentale rispetto al loro incarico, cioè
colui che elabora ed utilizza i dati personali
( operatore del computer), e deve elaborare i
dati personali attenendosi alle istruzioni del
Titolare o del Responsabile.
I presupposti di legittimità
di ogni trattamento di dati personali sono essenzialmente
due :
a) Il rispetto delle procedure
rappresentate da altrettanti obblighi del titolare
del trattamento.
b) Il consenso dell'interessato.
(2) IL CONTRATTO A DISTANZA
Per contratto a distanza s'intende
il contratto avente per oggetto beni o servizi
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che impiega tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto.
Prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza , il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o su altro supporto duraturo
a sua disposizione ed a lui accessibile, delle
seguenti informazioni :
a) Identità del fornitore
b) Caratteristiche del bene o
del servizio
c) Prezzo del bene o del servizio
d) Spese di consegna
e) Modalità di pagamento
f) Esistenza del dirito di recesso
o di esclusione dello stesso
g) Modalità e tempi di
restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso.
h) Costo dell'utilizzo della
tecnica di comunicazione a distanza
i) Durata della validità
dell'offerta e del prezzo
l) Durata minima del contratto,
in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o per la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Il consumatore ha diritto di
recedere da qualsiasi contratto a distanza entro
il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti
:
a) per i beni, dal giorno del
loro ricevimento da parte del consumatore.
b) per i servizi , dal giorno
della conclusione del contratto.
Nel caso in cui , il fornitore
non abbia soddisfatto gli obblighi delle informazioni
per il consumatore, il termine del diritto di
recesso è di tre mesi. Il consumatore non
può esercitare il diritto di recesso per
i contratti :
1) di fornitura di servizi la
cui esecuzione sia iniziata , con l'accordo del
consumatore , prima della scadenza del termine
di sette giorni.
2) di fornitura di beni o servizi
, il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore
non è in grado di controllare.
3) di fornitura di beni confezionati
su misura o chiaramenti personalizzati o che ,
per loro natura, non possono essere rispediti
o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
4) di fornitura di prodotti audiovisivi
o di sotware informatici sigillati , aperti dal
consumatore.
5) di fornitura di giornali,
periodici e riviste
6) di servizi di scommesse e
lotterie.
Il diritto di recesso si esercita
con l'invio, entro il termine previsto,di una
comunicazione scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata , entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore
è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione
del fornitore o della persona da questi designata
, secondo le modalità ed i tempi previsti
dal contratto.Il termine per la restituzione del
bene non può comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data
del ricevimento del bene. [Vai
alla legge completa]
(3) IL COMMERCIO ELETTRONICO
Il commercio on line è
equiparato alle forme di vendita a distanza ,
che inducono l'utente a concludere un contratto
senza alcun contatto fisico tra compratore e venditore
.
La distinzione fra le forme di
commercio elettronico sono :
Commercio elettronico indiretto
Commercio elettronico diretto
Il commercio elettronico indiretto
si ha quando oggetto della compravendita è
un bene materiale fisicamente disponibile per
l'acquirente , quando cioè la fase dell'ordinazione
e/o quella del pagamento avvengono via Internet
, ma la consegna fisica del bene avviene in modo
tradizionale, tramite corriere o spedizione postale.
E' una vera e propria vendita a distanza , i cui
criteri di imponibilità IVA , quando gli
scambi avvengono tra soggetti di diversi paesi,
sono legati al principio di territorialità
dell'imposta.La regola generale in materia di
Iva impone che ciascuna operazione soggetta ad
imposta segua l'emissione di una fattura salvo
i casi tassativamente previsti , in cui l'emissione
del documento è considerato non obbligatorio.Rientra
tra questi ultimi casi la cessione di beni effettuata
da commercianti al minuto autorizzati alla vendita
per corrispondenza, ovvero alla vendita a distanza.
Nella vendita per corrispondenza l'esonero risulta
totale, ovvero la vendita è esente da ogni
obbligo di certificazione (fattura,ricevuta fiscale
e scontrino) e , in forza dell'assimilazione predetta
, l'esenzione risulta estesa anche all'attività
di commercio on line indiretto.In concreto, per
le vendite ai consumatori privati di beni negoziati
via Internet , non sussiste alcun obbligo di certificazione
(fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione
, essendo sufficiente la sola annotazione sul
registro dei corrispettivi.
Il commercio elettronico diretto
si ha quando le transazioni telematiche vengono
integralmente perfezionate via Rete , anche per
quello che attiene alla consegna di prodotti digitali
o alla prestazione di servizi. Si tratta di un
bene non espresso sotto forma materiale , ma soltanto
"virtuale" per cui anche la consegna
di tale bene avviene a mezzo Internet , mediante
download o come allegato di posta elettronica.La
vendita effettuata tramite attività di
commercio on line diretto rappresenta una prestazione
di servizi. Pertanto si ritiene vi sia l'obbligo
di emissione di un documento di certificazione
del corrispettivo e si deduce che ci sia l'obbligo
generalizzato di emissione della fattura.
(4) COPYRIGHT -IL DIVIETO DI
RIPRODUZIONE
Tutela legale del software.
Il software è entrato
a pieno titolo fra le opere dell'ingegno di carattere
creativo , con conseguente riconoscimento a favore
del creatore di un diritto esclusivo alla riproduzione
, duplicazione, elaborazione,vendita, noleggio,
ed in generale ad ogni forma di utilizzazione
economica del software.Chiunque intenda utilizzare
il programma per elaboratore , è dunque
tenuto a procurarsi una licenza che copra le forme
di sfruttamento economico di suo interesse e a
versare al creatore il compenso richiesto.
La riproduzione e l'utilizzazione
del software senza la prescritta licenza costituiscono
un illecito civile e penale, punito severamente
dalla legge sul diritto d'autore (legge n.633
del 1941) oltre che, se del caso , dalle leggi
che proteggono il segreto industriale, le relazioni
economiche,i segni distintivi , le invenzioni
industriali .
La nuova legge , la n. 248 del
2000, ha introdotto nella legge sul diritto d'autore
( legge n. 633 del 1941) numerose ed importanti
modifiche finalizzate a rendere più efficace
le misure di prevenzione e punizione delle violazioni
dei diritti sul software, per contrastare il fenomeno,
sempre più grave della pirateria.
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