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DECORO ARCHITETTONICO-SENTENZE
Corte di Cassazione 10/12/1979
n. 6397
Il decoro architettonico dell'edificio
condominiale può essere tutelato a norma
dell'art. 1120 c.c. su istanza del singolo condomino,
che è , quindi , a tal fine legittimato
ad agire anche nell'inerzia e contro il deliberato
degli organi di condominio ; tale decoro dev'essere
valutato con riferimento alla linea estetica dell'edificio
, indipendentemente dal suo particolare pregio
artistico , avendo riguardo alla particolare fisionomia
di ogni singola costruzione , e senza alcun riferimento
all'ambiente nel quale si trova.
Corte di Cassazione 23/10/1993
n. 10513
Per decoro architettonico del
fabbricato , ai fini della tutela prevista dall'art.
1120 c.c. deve intendersi l'estetica data dall'insieme
delle vie e delle strutture ornamentali che costitiscono
la nota dominante ed imprimono alle varie parti
dell'edificio , nonchè all'edificio stesso
nel suo insieme , una sua determinata , armonica
, fisionomia , senza che occorra che si tratti
di edificio di particolare pregio artistico.L'indagine
volta a stabilire se , in concreto, un'innovazione
determini o meno alterazione del decoro architettonico
è demandata al giudice del merito.
Corte di Cassazione -sentenza
n. 17398/2004
In tema di condominio degli edifici
il decoro architettonico, allorchè possa
individuarsi nel fabbricato una linea armonica
, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi
la fisionomia , è un bene comune il cui
mantenimento è tutelato a prescindere dalla
validità estetica delle modifiche che si
intendono apportare. Pertanto , una volta accertato
che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria
o migliorativa dell'originaria fisionomia, ma
alterano quest'ultima sensibilmente , non ha alcuna
rilevanza l'accertamento , del tutto opinabile
, del risultato estetico della modifica, che deve
ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso
possa apparire a taluno gradevole.
BENI E PROPRIETA' - SENTENZE
Corte di Cassazione 19/11/1993
n. 11435
In un edificio in condominio
le chiostrine , vale a dire i cortili interni
destinati a dare aria e luce a determinati piani
o porzioni di piano , attribuite per titolo in
proprietà esclusiva ai proprietari dei
piani superiori , raffigurano beni giuridici diversi
rispetto ai muri maestri dell'edificio , che le
delimitano . Questi muri , in quanto parti essenziali
per l'esistenza del fabbricato , essendo destinati
a sorreggere l'edificio , appartengono in proprietà
comune a tutti i partecipanti al condominio, con
la conseguenza che alle spese per la conservazione
dei muri maestri che delimitano le chostrine devono
concorrere tutti i partecipanti, compresi i proprietari
dei negozi siti a piano terra , ancorchè
essi non siano proprietari delle chiostrine.
Corte di Cassazione 10/02/1994
n. 1366
Per decidere dell'appartenenza
, in proprietà comune o esclusiva di un
condomino , di un locale sito nel perimetro dell'edificio
condominiale , non escluso fra quelli di proprietà
comune elencati nell'art. 1117 c.c. o nel regolamento
condominiale contrattuale , acquistano rilievo
decisivo le vicende attinenti all'appartenenza
in comunione pro indiviso ovvero in proprietà
esclusiva del suolo e di quanto sopra vi si costrusce,
essendo onere del condomino che pretenda la proprietà
esclusiva del locale di per sè non destinato
ad uso comune di fornire la prova del suo titolo
di acquisto originario o derivativo.
Corte di Cassazione 26/3/1994
n. 2953
I muri perimetrali di un edificio
condominiale sono destinati al servizio esclusivo
dell'edificio stesso di cui costituiscono parte
organica, Per tale loro funzione e destinazione
possono essere usati dal singolo condomino solo
per il migliore godimento della parte di edificio
di sua proprietà esclusiva, ma non possono
essere utilizzati senza il consenso di tutti i
condomini, per l'utilità di altro immobile
di sua esclusiva proprietà non facente
parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe
la costituzione di una servitù in favore
di un bene estraneo al condominio . Ne consegue
che il condominio il quale voglia appoggiare al
muro condominiale una costruzione realizzata su
suolo contiguo di sua proprietà esclusiva
non può farlo senza il consenso degli altri
condomini , non essendo applicabile la disciplina
dell'art.884 c.c.
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